Organizzazione
Il settore delle privazioni di libertà svizzero è organizzato in maniera federalista. Poiché la Confederazione non ha disciplinato in modo definitivo per legge l’esecuzione delle pene e delle misure, i Cantoni e i Concordati sull’esecuzione delle pene e delle misure sono liberi di emanare regolamentazioni complementari.
Cantoni
I Cantoni sono responsabili dell'esecuzione delle pene e delle misure (Art. 372 ss. CP).
Sono tenuti a creare e a gestire le istituzioni necessarie.
Tra queste rientrano:
- autorità d’esecuzione
- assistenza riabilitativa
- stabilimenti di privazione di libertà
Poiché anche i Cantoni di grandi dimensioni non sono in grado di gestire tutti i tipi di stabilimenti previsti dalla legislazione federale, essi possono:
- concludere accordi per l’istituzione e la gestione in comune di penitenziari e istituzioni,
- assicurarsi il diritto di usare penitenziari e istituzioni di altri Cantoni.
Articolo 378 del Codice penale
Concordati sull’esecuzione delle pene e delle misure
Per adempiere congiuntamente ai compiti che gli incombono, i Cantoni si sono riuniti nei tre Concordati regionali sull’esecuzione delle pene e delle misure. Questi contribuiscono considerevolmente all’armonizzazione delle pratiche cantonali in materia d’esecuzione e alla pianificazione efficiente dei penitenziari.
- Concordato sull’esecuzione delle pene e delle misure della Svizzera orientale
- Concordato sull’esecuzione delle pene e delle misure della Svizzera centrale e del nord-ovest
- Concordato sull’esecuzione delle pene e delle misure nei Cantoni latini
Confederazione
I seguenti ambiti sono di competenza della Confederazione:
- Legislazione:
Legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale (art. 123 cpv. 1 Cost.). - Alta vigilanza sull’esecuzione delle pene e delle misure:
La Confederazione deve garantire che le pratiche d’esecuzione ottemperino al diritto federale e che vengano rispettati gli obblighi di diritto internazionale sottoscritti dalla Svizzera. - Sostegno finanziario (art. 123 cpv. 3a Cost.) per: la costruzione di stabilimenti; il finanziamento di progetti sperimentali; lo stanziamento di contributi a istituzioni dove vengono eseguite misure educative nei confronti di fanciulli, adolescenti e giovani adulti; il Centro svizzero di competenze in materia d’esecuzione di sanzioni penali (CSCSP).
L’autorità federale competente è la Sezione Esecuzione delle pene e delle misure dell’Ufficio federale di giustizia.
Legge federale sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (LPPM)
Basi giuridiche
L’esecuzione delle pene e delle misure si basa sulle basi giuridiche seguenti:
- Diritto federale:
Codice penale svizzero (CP)
Codice di diritto processuale svizzero (CPP)
Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM) - Diritto cantonale e diritto intercantonale
- Obblighi di diritto internazionale